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Cos'è il Franchising.

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Il Franchising (detto anche Affiliazione Commerciale) è una forma di collaborazione continuativa per la distribuzione di beni o servizi fra un imprenditore (Affiliante o Franchisor) e uno o più imprenditori (Affiliati o Franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti uno dall'altro, che stipulano un apposito contratto commerciale. 


Il contratto di Franchising prevede principalmente che:

l'Affiliante conceda all'Affiliato l'utilizzazione della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttare il suo know-how (l'insieme delle tecniche e delle conoscenze necessarie) ed i propri segni distintivi, unitamente ad altre prestazioni e forme di assistenza atte a consentire all'Affiliato la gestione della propria attività con la medesima immagine dell'impresa Affiliante.

L'Affiliato si impegni a far proprie politica commerciale e immagine dell'Affiliante nell'interesse reciproco delle parti medesime e del consumatore finale, nonché al rispetto delle condizioni contrattuali liberamente pattuite.


Il franchising si presenta oggi sotto tre tipi diversi:


Franchising di distribuzione

Il franchising presuppone che l'Affiliante abbia messo a punto e sperimentato delle tecniche e dei metodi commerciali costituenti il know-how che egli trasferirà al suo Affiliato. A fronte dell'uso dei marchi, dei servizi resi e dei beni forniti l'Affiliante chiede all'Affiliato un corrispettivo sotto forma di diritto di entrata e/o di canoni periodici (royalties).


Franchising di servizi

E' un sistema nel quale l'Affiliato non vende alcun prodotto, ma offre la prestazione di servizi inventati, messi a punto e sperimentati dall'Affiliante. Il campo di attività di questo sistema è molto vario, andando dalla ristorazione (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, bar, ecc.) alle attività turistiche e del tempo libero (alberghi, villaggi di vacanze, agenzie di viaggi, campeggi, centri sportivi, ecc.) dalla stampa e riproduzione rapida agli istituti di bellezza e ai parrucchieri, dai servizi di consulenza professionale agli istituti di istruzione e formazione, dalla intermediazione immobiliare all'autonoleggio, ecc.


Franchising industriale

In questo sistema i partner Affiliante e Affiliato, sono due imprese industriali. Il primo concede all'altro la licenza dei brevetti di fabbricazione ed i marchi, gli trasmette la sua tecnologia, gli assicura un'assistenza tecnica costante. Il secondo, l'Affiliato, fabbrica e commercializza le merci prodotte dal proprio stabilimento applicando il know-how e le tecniche di vendita dell'Affiliante.


Leggi e normative sul Franchising.

Il contratto atipico diventa standard

Da sempre considerato figura atipica, lasciata alla libera contrattazione delle parti, il franchising ha ricevuto solo in tempi relativamente recenti la sua disciplina. 

La legge in questione, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema normativo di carattere abbastanza generale al quale ricondurre i contratti di affiliazione commerciale.

Nel compllesso si è predisposto un sistema di obblighi informativi da assolvere anzi contratto e clausole negoziali obbligatorie, il tutto redatto a garanzia della trasparenza del rapporto ed in particolare a tutela dell'aspirante affiliato. 

 

Legge n. 129/2004 - Legge sul franchising 

Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale .
Pubblicata su Gazzetta Ufficiale. n° 120 del 24 maggio 2004
La Legge e' entrata in vigore il 25 maggio 2004 

Art. 1 Definizioni

1. L'affiliazione commerciale ("franchising") e' il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilita' all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprieta' industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilita', disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralita' di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. 

2. Il contratto di affiliazione commerciale puo' essere utilizzato in ogni settore di attivita' economica. 3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende: 
a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che e' segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non e' generalmente noto ne' facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita o la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialita'; 
b) per diritto di ingresso, una cifra fissa rapportata anche al valore economico e alla capacita' di sviluppo della rete, che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale; 
c) per royalties, una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche; 
d) per beni dell'affiliante, i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante...

Art. 2 Ambito di applicazione della legge

1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all'articolo 1, si applicano anche al
contratto di affiliazione commerciale principale col quale un'impresa concede all'altra, giuridicamente ed
economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un'affiliazione
commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonche' al contratto col quale
l'affiliato, in un'area di sua disponibilita', allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell'attivita'
commerciale di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 3 Forma e contenuto del contratto

1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullita'.
2. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria
formula commerciale.
3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovra' comunque garantire all'affiliato una durata minima
sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni. " fatta salva l'ipotesi di risoluzione
anticipata per inadempienza di una delle parti.
4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio
dell'attivita';
b) le modalita' di calcolo e di pagamento delle royalties, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da
parte dell'affiliato;
c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unita' di vendita
direttamente gestiti dall'affiliante;
d) la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato;
e) le eventuali modalita' di riconoscimento dell'apporto di know-how da parte dell'affiliato;
f) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed
allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

Art. 4 Obblighi dell'affiliante

1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l'affiliante deve
consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad
eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere
citati nel contratto:
a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia
del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attivita', qualora esso sia avvenuto da meno di tre
anni;
b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della
licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprieta' degli stessi, o la documentazione
comprovante l'uso concreto del marchio;
c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attivita' oggetto dell'affiliazione commerciale;
d) una lis ta degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;
e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o
dalla data di inizio dell'attivita' dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante e che
si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia
da terzi privati o da pubbliche autorita' nel rispetto delle vigenti norme della privacy.
2. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 si applicano esclusivamente al mercato italiano. Per le reti
estere il Ministro delle attivita' produttive provvede con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a stabilire le modalita' di presentazione degli allegati di cui alle predette lettere.

 

PRINCIPALI OFFERTE IN FRANCHISING

 

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